Sez. 1, Sentenza n. 4222 del 19/06/1997 Cc. (dep. 08/09/1997) Rv. 208496 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Effetti - Sui termini di custodia cautelare - Loro sospensione - Legittimità.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE
La dichiarazione di ricusazione del giudice (nella specie, di quello dell'udienza preliminare) è un atto dal quale legittimamente consegue la sospensione dei termini della custodia cautelare a norma dell'art. 304, comma quarto, cod. proc. pen., in riferimento al primo comma, lett. a)- dello stesso articolo. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che, poiché il giudice, dinanzi a una dichiarazione di ricusazione, non ha alcun potere di valutazione preliminare circa la fondatezza dell'istanza difensiva, e pertanto non può evitare strumentalizzazioni dell'istituto, non si possono contemperare - attraverso una sua immediata delibazione - le contrapposte esigenze di non sacrificare la libertà personale dell'imputato oltre il necessario e di non consentire, mediante istanze strumentali, il decorso dei termini di custodia cautelare, sì che non può non privilegiarsi, in siffatta situazione, l'interesse pubblico al mantenimento della custodia cautelare fino alla verifica della serietà e fondatezza, da parte del giudice della ricusazione, dell'istanza difensiva). (V. Sez. I, 20 giugno 1997 n. 4240, La Monica).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)