Sez. 2, Sentenza n. 1289 del 06/11/1981 Ud. (dep. 10/02/1982) Rv. 152107 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - GIUDIZIO DI RINVIO - ANNULLAMENTO DEI CAPI CIVILI DI SENTENZA DICHIARATIVA DI AMNISTIA - RINVIO AL GIUDICE CIVILE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - GIUDIZIO DI RINVIO - ANNULLAMENTO DEI CAPI CIVILI DI SENTENZA DICHIARATIVA DI AMNISTIA - RINVIO AL GIUDICE CIVILE.*
Il procedimento in cui sia stata annullata per difetto di motivazione la parte della sentenza di appello che, applicata la amnistia, abbia confermato le statuizioni di primo grado sui capi civili deve essere rinviato per il nuovo giudizio al giudice civile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 543 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)