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Sez. 4, Sentenza n. 3877 del 06/01/1983 Ud. (dep. 28/04/1983) Rv. 158775 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - LEGGE 3 AGOSTO 1978, N. 405, ART. 12 - PRONUNCIA IN PRIMO GRADO SUI DANNI - APPELLO - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA - OBBLIGO DI DECIDERE SUGLI INTERESSI CIVILI - SUSSISTENZA - OMISSIONE - VIOLAZIONE DI LEGGE - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA CON RINVIO AL GIUDICE IN GRADO DI APPELLO - COMPETENZA DEL GIUDICE PENALE - MOTIVI.*
Stato
decisa il 1983-01-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158775-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - LEGGE 3 AGOSTO 1978, N. 405, ART. 12 - PRONUNCIA IN PRIMO GRADO SUI DANNI - APPELLO - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA - OBBLIGO DI DECIDERE SUGLI INTERESSI CIVILI - SUSSISTENZA - OMISSIONE - VIOLAZIONE DI LEGGE - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA CON RINVIO AL GIUDICE IN GRADO DI APPELLO - COMPETENZA DEL GIUDICE PENALE - MOTIVI.*

In tema di disciplina dell'Azione civile in seguito all'applicazione dell'amnistia, di cui all'art. 12 legge 3 agosto 1978, n. 405, quando sia stata pronunciata nei confronti dello imputato condanna al risarcimento dei danni ed il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato, abbia omesso di decidere sull'impugnazione relativamente agli interessi civili, la sentenza va annullata in Sede di legittimità per violazione di legge e rinviata al giudice penale in grado di appello. Il rinvio al giudice civile, infatti, non è consentito, poiché, a prescindere dalla preclusione relativa alla risarcibilità del danno morale, ammessa solo per gli illeciti penali, spetta al giudice penale la pronuncia, omessa, sulle spese sostenute dalla parte civile, sebbene sia intangibile, in Sede di rinvio, il proscioglimento dell'imputato per amnistia. (V mass n 152107; (V mass n 153168).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 543 CORTE COST., Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)