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Sez. 2, Sentenza n. 853 del 27/03/1970 (Rv. 346215 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - SPETTANZA AI DIRIGENTI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1970-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346215-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - SPETTANZA AI DIRIGENTI - CONDIZIONI.*

La retribuzione maggiorata per lavoro straordinario puo spettare anche al personale dirigente quando sia per questo previsto un orario di lavoro normale e se la durata massima di esso sia stata concordata tra le parti o stabilita unilateralmente dal datore di lavoro allo scopo di evitare l'eccessiva usura psicofisica degli interessati, nel qual caso il compenso per lavoro straordinario deve essere corrisposto. (V 1843-69 2340-67).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)