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Sez. L, Sentenza n. 12000 del 08/08/2003 (Rv. 565820 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa al lavoro prestato dalle guardie di vigilanza notturna oltre l'orario settimanale.
Stato
decisa il 2003-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565820-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è istituzionalmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nel caso di specie, la S.C. ha riformato in quanto affetta da vizio di motivazione la sentenza di merito che aveva ritenuto che le ore di lavoro prestate da una guardia di vigilanza notturna nei giorni di permesso si risolvessero in una protrazione dell'orario contrattuale settimanale, e dovessero quindi essere pagate con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario, senza dar adeguato conto in motivazione del motivo per cui non si fosse ritenuto di far riferimento alla previsione contenuta nell'art. 49 del C.C.N.L. del 1.10.1995, secondo il quale per lavoro straordinario deve intendersi quello prestato oltre il lavoro giornaliero, - e non settimanale - e della previsione dello stesso che demanda al contratto integrativo provinciale, in questo caso mancante, di prevedere maggiorazioni per il lavoro prestato dai turnisti durante il periodo di riposo).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 01/10/1995 num. 49, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)