Sez. 1, Sentenza n. 22110 del 23/11/2004 (Rv. 578100 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI | Regola della stima differenziale di cui all'art. 40 legge n. 2359 del 1865 - Conciliabilità con l'art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992 - Coordinamento - Necessità - Modalità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI
In tema di espropriazione parziale, la regola della stima differenziale dell'art. 40 della legge n. 2359 del 1865 non è inconciliabile con quella posta dall'art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992 (inserito dalla legge di conversione n. 359 del 1992) per le aree edificabili, atteso che quest'ultima norma fa riferimento, sia pure come parametro concorrente, al valore venale. Il coordinamento delle citate disposizioni comporta che l'indennità per l'espropriazione di una porzione di terreno edificabile, la quale sia pertinenza di fabbricato e determini con il proprio distacco una riduzione del valore dell'immobile residuo, deve essere calcolata sottraendo dal valore dell'intero immobile prima dell'espropriazione il valore della parte restante, e poi applicando sul risultato il criterio del citato art. 5 bis, cioè sommandolo con il valore fiscale e dividendolo per due (con l'eventuale riduzione del 40%, ove sussista il presupposto di un'offerta indennitaria congrua).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)