Sez. 1, Sentenza n. 3367 del 16/05/1983 (Rv. 428264 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - ORDINANZA RELATIVA - CARATTERE DECISORIO - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - ORDINANZA DI "RIGETTO ALLO STATO" DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA MANCATA DIMOSTRAZIONE DELLA RICORRENZA DI UN ARBITRATO RITUALE ANZICHÉ IRRITUALE - ESTENSIONE.*
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - ORDINANZA RELATIVA - CARATTERE DECISORIO - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - ORDINANZA DI "RIGETTO ALLO STATO" DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA MANCATA DIMOSTRAZIONE DELLA RICORRENZA DI UN ARBITRATO RITUALE ANZICHÉ IRRITUALE - ESTENSIONE.*
La proponibilità del ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, avverso l'ordinanza con la quale il Presidente del tribunale provvede sulla domanda di liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri (art. 814 cod. proc. civ.), in considerazione del carattere definitivo e del contenuto decisorio di tale provvedimento, va affermata anche con riguardo all'ordinanza con cui il Presidente stesso "rigetti allo stato" la domanda, sotto il profilo della mancata dimostrazione della ricorrenza di un arbitrato rituale anziché irrituale, atteso che pure questa statuizione, sancendo una situazione di incertezza sulla natura del rapporto fatto valere come presupposto della domanda, incide sulle contrapposte posizioni delle parti, e comporta, correlativamente, il loro interesse all'impugnazione. (V 815/75, mass n 374189).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)