Sez. 1, Sentenza n. 1115 del 05/02/1987 (Rv. 450669 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO - LIMITI - CONSEGUENZE - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO - ACCOGLIMENTO O RIGETTO PER RAGIONI DIVERSE DA QUELLE PROSPETTATE DALLE CORTI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO - LIMITI - CONSEGUENZE - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO - ACCOGLIMENTO O RIGETTO PER RAGIONI DIVERSE DA QUELLE PROSPETTATE DALLE CORTI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Il giudice di appello deve contenere il riesame della causa nei limiti segnati dai motivi di appello (tantum devolutum quantum appellatum), enunciati con esposizione idonea a consentire la individuazione dei punti e delle questioni da riesaminare ed a fissare, quindi, per le parti come per il giudice, il thema decidendum. Conseguentemente, egli può addurre a sostegno della sua decisione argomenti giuridici non prospettati dalle parti o diversi da quelli prospettati, soltanto se siano mantenuti fermi i fatti dedotti dalle parti nelle rispettive richieste ed eccezioni, senza trasformazione del contenuto, della natura e delle eccezioni proposte in primo grado, cioè dei relativi presupposti di fatto e delle situazioni giuridiche conseguenti, e nuove indagini su elementi di fatto diversi da quelli già dedotti. (V 6465/80, mass n 410224; (V 1668/80, mass n 405279; (V 383/78, mass n 389681).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)