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Sez. 2, Sentenza n. 1668 del 12/03/1980 (Rv. 405279 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE - PROSPETTAZIONE DI TUTTE LE CENSURE - NECESSITA - INTEGRAZIONE SUCCESSIVA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405279-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE - PROSPETTAZIONE DI TUTTE LE CENSURE - NECESSITA - INTEGRAZIONE SUCCESSIVA - INAMMISSIBILITA.*

L'appellante, a differenza dell'appellato che non sia a sua volta appellante incidentale, deve prospettare tutte le censure, ivi comprese quelle che attengono a mere eccezioni, con l'atto di appello e nulla puo aggiungere in prosieguo e, tanto meno, nella precisazione delle conclusioni, in quanto il diritto d'impugnazione si consuma con l'atto di appello che fissa i limiti della devoluzione della controversia in Sede di gravame. (V 383/78, mass n 389681).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)