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Sez. 1, Sentenza n. 4249 del 14/05/1997 (Rv. 504318 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - PRESUPPOSTI | Discipline anteriore all'entrata in vigore della legge n. 109 del 1994 - Riconoscimento del diritto da parte dell'amministrazione - Riconoscimento successivo all'ultimazione dei lavori - Diritto dell'appaltatore a ricevere acconti a tale titolo in corso d'opera, o a pretendere gli interessi - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504318-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - PRESUPPOSTI

In tema di appalto di opere pubbliche, nella disciplina anteriore in vigore della legge quadro 11 febbraio 1994 n. 109, il diritto dell'appaltatore al compenso revisionale, sorge solo se riconosciuto dall'amministrazione committente con la conseguenza che, se detto riconoscimento si verifica dopo la data di ultimazione dei lavori, non è configurabile il diritto dell'appaltatore di ricevere acconti commisurati allo stato di avanzamento, presupponenti un'opera in corso, né può sorgere un'obbligazione al pagamento degli interessi da ritardato pagamento dei medesimi.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/12/1974 num. 700, Legge 21/06/1964 num. 473 art. 2, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36, Legge 10/12/1981 num. 741 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)