Sez. 1, Sentenza n. 153 del 10/01/2003 (Rv. 559546 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - PRESUPPOSTI | Disciplina anteriore alla legge n. 109 del 1994 - Appalto conferito da un Comune - Riconoscimento successivo all'ultimazione dei lavori - Quantificazione dell'importo revisionale - Riserva della quantificazione all'ente finanziatore - Legittimità - Diritto dell'appaltatore all'importo revisionale - Quantificazione da parte dell'ente finanziatore - Necessità.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - PRESUPPOSTI
In materia di appalto di opere pubbliche (nella specie, conferito da un Comune), è legittima la delibera del Consiglio comunale che, nel liquidare l'importo dovuto all'appaltatore a titolo di revisione prezzi, rinvia la quantificazione definitiva della somma alla contabilizzazione da parte dell'ente finanziatore, che, quindi, condiziona il sorgere del diritto dell'appaltatore al compenso revisionale.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)