Sez. 5 - , Sentenza n. 14756 del 10/07/2020 (Rv. 658395 - 02)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Esenzione degli interessi da ogni imposta ex art. 26 quater d.P.R. n. 600 del 1973 - Beneficiario effettivo - Condizioni per la sua individuazione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)
Ai fini dell'esenzione degli interessi da ogni imposta ex art. 26 quater del d.P.R. n. 600 del 1973, perché una società possa considerarsi "beneficiario effettivo", è necessario che rivesta una delle forme indicate nell'allegato della direttiva del Consiglio 2003/49/CE, che, in base alla normativa fiscale di uno Stato membro, sia considerata ivi fiscalmente residente e non al di fuori dell'Unione europea in base alla convenzione sul divieto delle doppie imposizioni, e che sia soggetta ad una delle imposte di cui all'art. 3, lett, a), iii), della direttiva 2003/49, senza beneficiare di un'esenzione.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 quater CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 03/06/2003 num. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)