Sez. 4, Sentenza n. 9328 del 22/05/1987 Ud. (dep. 24/08/1987) Rv. 176586 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - SUBAPPALTATORE - RESPONSABILITÀ PER GLI INFORTUNI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - SUBAPPALTATORE - RESPONSABILITÀ PER GLI INFORTUNI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Il subappaltatore, che esegue in maniera autonoma i lavori assunti con i propri operai, che direttamente retribuisce, è penalmente responsabile dell'infortunio occorso ad un proprio dipendente nell'esecuzione dei lavori stessi ogni qualvolta l'evento dannoso, che costituisce il reato, si sia verificato per la mancata adozione delle prescritte cautele prevenzionali. La cessione dei lavori in subappalto, infatti, opera il trasferimento del rischio e del conseguente Onere di tutela della sicurezza dei lavoratori dal cedente (appaltatore) al cessionario (subappaltatore), a meno che il primo non abbia continuato ad ingerirsi concretamente nella esecuzione dei lavori. (Conf mass n 173642).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, DPR 07/01/1956 num. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)