Sez. 4, Sentenza n. 14429 del 05/07/1990 Ud. (dep. 06/11/1990) Rv. 185667 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - APPALTATORE E SUBAPPALTATORE - PREPOSTO DALLO APPALTATORE - RESPONSABILITÀ - ESTREMI - FATTISPECIE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - APPALTATORE E SUBAPPALTATORE - PREPOSTO DALLO APPALTATORE - RESPONSABILITÀ - ESTREMI - FATTISPECIE.*
In tema di prevenzione antinfortunistica, il soggetto preposto dall'appaltante alla sovraintendenza dei lavori del cantiere, è in colpa anche specifica se tollera lo svolgimento del lavoro di trasporto dei materiali in galleria, espletato da imprenditore subappaltatore, con modalità e mezzi inidonei a garantire la sicurezza dei lavoratori. (nella fattispecie, per lavori di rimozione e trasporto in galleria del materiale di scavo, affidati in subappalto, venivano utilizzati automezzi il cui posto di manovra non permetteva la perfetta visibilità di tutta l'Azione del mezzo (art. 182 lett. C) DPR 14 aprile 1955 n. 547), senza la predisposizione di un servizio di segnalazione con lavoratori incaricati a terra (art. 182 ultima parte stesso DPR) e di un alternativo percorso degli autocarri idoneo all'interno del cantiere al fine di ridurre i rischi derivanti dal traffico (art. 215, secondo comma, stesso DPR). (V mass n 148618; (V mass n 176586; (V mass n 183507; (V mass n 149127).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 5, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 182, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 215
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)