Sez. L, Sentenza n. 699 del 04/02/1986 (Rv. 444259 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - TRASFERTA - NOZIONE - RETRIBUZIONE - NATURA - ASSOGGETTABILITÀ A CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - TRASFERTA - NOZIONE - RETRIBUZIONE - NATURA - ASSOGGETTABILITÀ A CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA - LIMITI.*
Non è configurabile un'ipotesi di trasferta se il tipo di lavoro e l'organizzazione aziendale mostrino l'inesistenza di una predeterminazione del luogo della prestazione e l'Obbligo del dipendente di recarsi ogni giorno là dove venga richiesta la sua opera, sicché l'oggetto della sua prestazione lavorativa assume nella sostanza il carattere dell'ambulatorietà, e l'eventuale indennità attribuita al lavoratore fuori Sede costituisce un elemento integrativo della retribuzione interamente assoggettabile ad imposizione contributiva. Si ha invece trasferta se il lavoratore è assegnato ad una Sede determinata, che può essere quella dell'impresa o di una sua unità produttiva, e la retribuzione è prevista contrattualmente per l'attività svolta in tale Sede, mentre l'invio, anche frequente, del dipendente in altri luoghi assolve a temporanee esigenze imprenditoriali; in tal caso una parte di quanto corrisposto dal datore di lavoro in aggiunta alla normale retribuzione assume carattere risarcitorio e restitutorio, che giustifica l'esenzione contributiva parziale (del 50%) prevista dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969. (V 3292/85, mass n 440958; (V 3292/85, mass n 440958; (V 6751/83, mass n 431467).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)