diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2256 del 17/03/1990 (Rv. 466024 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - INDENNITÀ DI TRASFERTA - ESCLUSIONE PER UNA QUOTA PARI ALL'AMMONTARE DELL'IRPEF - OPERATIVITÀ PER I LAVORATORI OPERANTI IN PAESI EXTRACOMUNITARI - CARATTERE ESCLUSIVO.*
Stato
decisa il 1990-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466024-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - INDENNITÀ DI TRASFERTA - ESCLUSIONE PER UNA QUOTA PARI ALL'AMMONTARE DELL'IRPEF - OPERATIVITÀ PER I LAVORATORI OPERANTI IN PAESI EXTRACOMUNITARI - CARATTERE ESCLUSIVO.*

Le Disposizioni dell'art. 4 del d.l. 1 aprile 1987 n. 130, dello art. 5 del d.l. 1 giugno 1987 n. 211 (decreti entrambi non convertiti in legge) e dell'art. 5 del d.l. 31 luglio 1987 n. 317, nel testo risultante dalla legge di conversione 3 ottobre 1987 n. 398, che escludono l'indennità di trasferta dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 per una quota pari all'ammontare della imposta sul reddito delle persone fisiche, concernono solo i lavoratori operanti in paesi extracomunitari. (V 3651/88, mass n 458924; (V 699/86, mass n 444259).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 01/04/1987 num. 130 art. 4, Decreto Legge 01/06/1987 num. 211 art. 5, Decreto Legge 31/07/1987 num. 317 art. 5, Legge 03/10/1987 num. 398 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 11, Legge 29/02/1988 num. 48 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)