Sez. L, Sentenza n. 6751 del 14/11/1983 (Rv. 431467 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - DETERMINAZIONE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - DETERMINAZIONE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE.*
Alla stregua della più ampia (rispetto all'art. 27 del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797) formulazione dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, nel concetto di retribuzione imponibile ai fini assicurativi debbono essere compresi non solo gli emolumenti corrisposti in funzione dell'Esercizio di attività lavorativa, ma anche gli importi i quali - pur senza trovare riscontro in una precisa ed eseguita prestazione lavorativa - costituiscono adempimento di obbligazioni pecuniarie imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni nel corso del rapporto ed aventi titolo ed origine nel contratto di lavoro, restando escluse le erogazioni originate da cause autonome. (Conf 587/81, mass n 411072; (Conf 2245/80, mass n 405916; (Conf 5940/79, mass n 402611).*
Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)