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Sez. L, Sentenza n. 2710 del 03/05/1984 (Rv. 434755 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - CLAUSOLA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE EX ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 20 DICEMBRE 1950 E DEL SUCCESSIVO DEL 5 MAGGIO 1965 - EFFICACIA ERGA OMNES - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - OBBLIGO DI OSSERVANZA DI DETTA PROCEDURA - ESTENSIONE AD AZIENDE NON ISCRITTE ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI STIPULANTI IL PREDETTO ACCORDO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434755-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - CLAUSOLA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE EX ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 20 DICEMBRE 1950 E DEL SUCCESSIVO DEL 5 MAGGIO 1965 - EFFICACIA ERGA OMNES - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - OBBLIGO DI OSSERVANZA DI DETTA PROCEDURA - ESTENSIONE AD AZIENDE NON ISCRITTE ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI STIPULANTI IL PREDETTO ACCORDO - INAMMISSIBILITÀ.*

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, esclusa - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 8 del 1966 - l'efficacia erga omnes della clausola relativa alla conciliazione prevista dall'accordo interconfederale 20 dicembre 1950, recepito nel d.P.R. 14 luglio 1960 n. 1019, l'Obbligo di osservanza di tale procedura, ai sensi del citato accordo e di quello successivo del 5 maggio 1965, si fonda esclusivamente sulla natura contrattuale degli accordi medesimi, conclusi in Sede di autonomia collettiva, e, pertanto, non è estensibile ad aziende le cui organizzazioni sindacali non abbiano partecipato alla stipulazione degli accordi stessi, né la sua osservanza costituisce elemento caratterizzante della procedura di licenziamento collettivo. (V 1270/79, mass n 397504; (Conf 211/83, mass n 425040).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/12/1950, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Contr. Coll. 05/05/1965, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)