Sez. L, Sentenza n. 5384 del 02/09/1986 (Rv. 447926 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - PLURALITÀ DI LICENZIAMENTI DI SINGOLI LAVORATORI - OMISSIONE DELLA PREVENTIVA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE SINDACALE - PLURALITÀ DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - CONFIGURABILITÀ - ACCERTAMENTI RELATIVI DEL GIUDICE - OGGETTO - INTIMAZIONE DEL LICENZIAMENTO COME COLLETTIVO - ONERE DI IMPUGNATIVA DEL LAVORATORE EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - PLURALITÀ DI LICENZIAMENTI DI SINGOLI LAVORATORI - OMISSIONE DELLA PREVENTIVA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE SINDACALE - PLURALITÀ DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - CONFIGURABILITÀ - ACCERTAMENTI RELATIVI DEL GIUDICE - OGGETTO - INTIMAZIONE DEL LICENZIAMENTO COME COLLETTIVO - ONERE DI IMPUGNATIVA DEL LAVORATORE EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - ESCLUSIONE.*
In ipotesi di più licenziamenti di singoli lavoratori, ancorché riconducibili ad una situazione di stabile ridimensionamento dell'attività economica dell'impresa, che caratterizza la nozione di licenziamento collettivo, tali recessi - ove non abbia avuto luogo la preventiva procedura di conciliazione sindacale prevista dagli accordi interconfederali sui licenziamenti per riduzione di personale - devono esser trattati alla stregua della disciplina di cui alla legge n. 604 del 1966, secondo le regole proprie dei licenziamenti individuali (seppur plurimi). Il giudice quindi deve accertare la sussistenza delle condizioni legittimanti il licenziamento individuale (artt. 1 e 3 legge n. 604 cit.) e l'avvenuto assolvimento da parte del datore di lavoro dell'Onere probatorio di cui all'art. 6 della legge stessa, senza che sussista, in caso di intimazione del licenziamento come collettivo, l'Onere del lavoratore di impugnativa nel termine di cui all'art. 6 della legge cit. (V 2710/84, mass n 434755; (V 211/83, mass n 425040).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)