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Sez. 3, Sentenza n. 37222 del 26/09/2002 Cc. (dep. 07/11/2002) Rv. 222915 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Costruzione abusiva - Ordine di demolizione - Esecuzione - Acquisizione del bene al patrimonio del Comune - Effetto ostativo alla esecuzione della demolizione - Esclusione - Delibera dichiarativa di prevalente interesse pubblico - Necessità.
Stato
decisa il 2002-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222915-01

EDILIZIA - IN GENERE

È inammissibile il ricorso proposto contro l'ordine di demolizione di un'opera edilizia abusiva emesso dal giudice dell'esecuzione, sul presupposto erroneo dell'avvenuta acquisizione del manufatto al patrimonio del Comune, per l'inottemperanza del privato alla ingiunzione prevista dall'art. 7 comma 3 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto l'effetto ablatorio si produce solo nel momento in cui si perfeziona il procedimento amministrativo acquisitivo, con l'approvazione della delibera di demolizione dell'immobile o di dichiarazione di prevalenti interessi pubblici che ne giustifichino la conservazione.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 14, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 655, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)