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Sez. 1, Sentenza n. 4231 del 02/05/1994 (Rv. 486443 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Ammissione - Decreto d'inammissibilità | Impugnazione con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Vizi del suddetto decreto - Deduzione - Mezzi.
Stato
decisa il 1994-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486443-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Ammissione - Decreto d'inammissibilità

Il decreto che dichiara inammissibile la domanda di concordato preventivo, per difetto delle condizioni di cui all'art. 160 legge fall., non è impugnabile con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento non autonomo, inscindibilmente connesso alla successiva e conseguenziale sentenza dichiarativa di fallimento (di cui non rileva la contestualità o meno), la quale è soggetta a specifica impugnazione, con cui possono essere fatti valere i vizi del suddetto decreto.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 162 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)