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Sez. 1, Sentenza n. 10808 del 29/09/1999 (Rv. 530361 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DECRETO D'INAMMISSIBILITÀ | Inammissibilità per motivi che non consentono la dichiarazione di fallimento d'ufficio - Successiva dichiarazione di fallimento a richiesta dei creditori - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto d'inammissibilità - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1999-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530361-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DECRETO D'INAMMISSIBILITÀ

È ammissibile il ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 Cost. avverso il decreto del tribunale che dichiara inammissibile la proposta di concordato preventivo per motivi di ritenuta inconsistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento - quali l'esclusione della qualità di imprenditore commerciale o l'assenza dello stato d'insolvenza - e, dunque, tali da escludere l'automatica declaratoria d'ufficio a norma dell'art. 162, secondo comma legge fall. Tuttavia, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione proposto avverso il decreto sopra indicato, ove successivamente sia stato dichiarato il fallimento su richiesta dei creditori. In tal caso, infatti, avendo trovato l'insolvenza la sua regolamentazione nell'ambito della procedura fallimentare, viene meno la possibilità che il concordato possa assolvere concretamente la sua funzione alternativa al fallimento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 162 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)