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Sez. 3, Sentenza n. 2742 del 22/12/1970 (Rv. 349211 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - DEL CONVENUTO - ACCOGLIMENTO PARZIALE DELLA DOMANDA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349211-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - DEL CONVENUTO - ACCOGLIMENTO PARZIALE DELLA DOMANDA - SUSSISTENZA.*

L'accoglimento parziale della domanda non esclude la soccombenza del convenuto e cio vale anche se questi abbia riconosciuto il suo debito in quanto la soccombenza non va riferita all'espressa contestazione del debito, che puo anche mancare, ma al fatto oggettivo dell'inadempimento dell'obbligazione. (Conf 474'69, mass n 338566).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)