Sez. 3, Sentenza n. 2742 del 22/12/1970 (Rv. 349211 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - DEL CONVENUTO - ACCOGLIMENTO PARZIALE DELLA DOMANDA - SUSSISTENZA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - DEL CONVENUTO - ACCOGLIMENTO PARZIALE DELLA DOMANDA - SUSSISTENZA.*
L'accoglimento parziale della domanda non esclude la soccombenza del convenuto e cio vale anche se questi abbia riconosciuto il suo debito in quanto la soccombenza non va riferita all'espressa contestazione del debito, che puo anche mancare, ma al fatto oggettivo dell'inadempimento dell'obbligazione. (Conf 474'69, mass n 338566).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)