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Sez. 1, Sentenza n. 3637 del 09/08/1977 (Rv. 387260 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE - AMMISSIONI DELLE PARTI IN ORDINE A DIRITTI INDISPONIBILI ED IN GIUDIZI AVENTI AD OGGETTO DIRITTI FAMILIARI - VALORE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1977-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387260-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE - AMMISSIONI DELLE PARTI IN ORDINE A DIRITTI INDISPONIBILI ED IN GIUDIZI AVENTI AD OGGETTO DIRITTI FAMILIARI - VALORE PROBATORIO.*

Se e vero che le ammissioni delle parti in ordine a diritti indisponibili ed in cause aventi per oggetto diritti familiari non possono assumere valore di confessione in senso stretto e quindi di prova legale ex art 2730 e segg cod civ, tuttavia tale principio non esclude che il giudice possa utilizzare dette ammissioni quali presunzioni e indizi, liberamente valutabili in Unione con altri elementi probatori.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)