Sez. 1, Sentenza n. 3637 del 09/08/1977 (Rv. 387260 - 01)
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE - AMMISSIONI DELLE PARTI IN ORDINE A DIRITTI INDISPONIBILI ED IN GIUDIZI AVENTI AD OGGETTO DIRITTI FAMILIARI - VALORE PROBATORIO.*
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE - AMMISSIONI DELLE PARTI IN ORDINE A DIRITTI INDISPONIBILI ED IN GIUDIZI AVENTI AD OGGETTO DIRITTI FAMILIARI - VALORE PROBATORIO.*
Se e vero che le ammissioni delle parti in ordine a diritti indisponibili ed in cause aventi per oggetto diritti familiari non possono assumere valore di confessione in senso stretto e quindi di prova legale ex art 2730 e segg cod civ, tuttavia tale principio non esclude che il giudice possa utilizzare dette ammissioni quali presunzioni e indizi, liberamente valutabili in Unione con altri elementi probatori.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)