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Sez. 3, Sentenza n. 22594 del 01/12/2004 (Rv. 578655 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - ECCEZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO | Abilitazione alla guida - Condizioni di operatività della polizza - Portata interpretativa - Estensione all'idoneità psicofisica alla guida - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2004-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578655-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - ECCEZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il concetto di "abilitazione alla guida" di cui all'art.80 del codice della strada del 1959 non si estende a quello "di idoneità psicofisica alla guida" (di cui al precedente art.79), sì che non può essere legittimamente invocato dall'assicuratore (che abbia condizionato l'operatività della polizza all'esistenza di tale abilitazione) nel caso in cui il conducente del veicolo, regolarmente in possesso della patente di guida, sia risultato sprovvisto della predetta idoneità psicofisica.

Riferimenti normativi: (Cod. Strada Abrog. art. 79), (Cod. Strada Abrog. art. 80)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)