diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1786 del 20/02/1998 (Rv. 512816 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - ECCEZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO | Conducente non abilitato alla guida - Clausola di esclusione della garanzia assicurativa - Inoperatività della polizza - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 1998-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512816-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - ECCEZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO

In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea ad escludere l'operatività della polizza (ed il conseguente obbligo risarcitorio dell'assicuratore), se detto conducente, legittimamente abilitato alla guida, si sia limitato a non rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada (come nel caso di soggetto dotato di patente di tipo A, e minore degli anni diciotto, che abbia guidato un motoveicolo di cilindrata non superiore ai 125 cmc. trasportando, però, altra persona, in violazione dell'art. 79 Cod.strada abr.).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., (Cod. Strada Abrog. art. 79), Legge 08/12/1933 num. 1740 art. 79, Cod. Strada art. 80 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)