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Sez. 3, Sentenza n. 10654 del 24/04/2008 (Rv. 602901 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Azione esecutiva nei confronti di un Comune - Pignoramento di credito nei confronti della banca esercente il servizio di tesoreria - Notifica dell'atto di pignoramento al terzo - Successiva dichiarazione da parte del comune resa ai sensi dell'art. 113 d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, sull'esistenza di vincolo a fini speciali per le somme pignorate - Natura retroattiva della dichiarazione e sua opponibilità al creditore procedente - Esclusione - Vincolo di indisponibilità del credito - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602901-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

Nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, il vincolo di indisponibilità che, ai sensi dell'art. 546 cod. proc. civ., si produce con la notificazione al terzo dell'atto di pignoramento contenente l'ingiunzione prevista dall'art. 492 cod. proc. civ., sussiste anche qualora, dopo la notifica del pignoramento di un credito vantato dal comune esecutato nei confronti della banca esercente il servizio di tesoreria, il comune renda la dichiarazione prevista dall'art. 113 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, che le somme di sua pertinenza giacenti presso il tesoriere comunale sono vincolate a fini speciali, non avendo detta dichiarazione effetto retroattivo e, quindi, non essendo opponibile al creditore procedente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 546 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/1977 num. 77 art. 113

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)