Sez. 3, Sentenza n. 496 del 18/01/2000 (Rv. 532931 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Atto previsto dall'art. 543 cod.proc.civ. - Ingiunzione di cui all'art. 492 cod.proc.civ. - Inizio dell'esecuzione - Decorrenza - Successivi atti di disposizione del credito compiuti dal terzo - Inefficacia - Fattispecie con riferimento al D.Lgs. n. 77 del 1995.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE
L'espropriazione presso terzi ha inizio con la notifica al terzo e al debitore dell'atto contenente l'ingiunzione di cui all'art. 492 cod. proc. civ., il cui effetto è quello di rendere inefficaci rispetto al creditore procedente gli atti di disposizione del credito compiuti dal terzo. Consegue che la dichiarazione resa da un comune, a norma dell'art. 113 del decreto legislativo n. 77 del 1995, che le somme di sua pertinenza giacenti presso il tesoriere comunale sono vincolate a fini speciali, così creando un vincolo d'indisponibilità esecutiva delle somme stesse, non è opponibile al creditore procedente ove sia successiva alla notificazione dell'atto contenente l'ingiunzione di cui all'art. 492 cod. Proc. civ..
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1995 num. 77 art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)