Sez. 3, Sentenza n. 4970 del 26/09/1979 (Rv. 401627 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - INEFFICACIA DELLE CAUSE ESTINTIVE DEL CREDITO PIGNORATO - MOMENTO DETERMINANTE.*
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - INEFFICACIA DELLE CAUSE ESTINTIVE DEL CREDITO PIGNORATO - MOMENTO DETERMINANTE.*
Nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, il vincolo di indisponibilita del credito si produce, ai sensi dell'art 546 cod proc civ, con la notificazione dell'atto di pignoramento, ed esso genera l'inopponibilita, rispetto al creditore pignorante, di qualsiasi fatto sopravvenuto, che determini l'Estinzione totale o parziale del credito (nella specie: compensazione parziale) al di fuori del procedimento esecutivo. (Conf 333/72, mass n 356210).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 546 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)