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Sez. 2, Sentenza n. 830 del 29/01/1983 (Rv. 425583 - 01)

APPALTO - VERIFICA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA - PRESE IN CONSEGNA DELL'OPERE SENZA RISERVE - EFFETTO DI ACCETTAZIONE TACITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425583-01

APPALTO - VERIFICA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA - PRESE IN CONSEGNA DELL'OPERE SENZA RISERVE - EFFETTO DI ACCETTAZIONE TACITA - CONDIZIONI - LIMITI.*

Nel rapporto di appalto, non sempre la presa in consegna dell'opera equivale ad accettazione della medesima senza riserve, implicante rinuncia al diritto di verifica e di collaudo ed alla successiva Azione di garanzia per i difetti conosciuti o riconoscibili, in quanto l'art. 1665, quarto comma, cod. civ., nel contemplare un caso di accettazione tacita o per facta concludentia, comporta la necessità di stabilire se nel comportamento del committente (da esaminare in relazione anche a quello dell'appaltatore) non siano contenuti elementi contrastanti con la presunta volontà di accettare l'opera e tali, comunque, da costituire una "riserva", valida ad evitare la perdita del diritto di verifica e di garanzia, e, d'altronde, le parti possono derogare consensualmente alla norma citata, escludendo che la ricezione dell'opera abbia effetto di "accettazione senza riserve". (V 1022/77, mass n 384648; (V 964/75, mass n 374363; (V 4061/68, mass n 337693).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)