Sez. 2, Sentenza n. 1022 del 14/03/1977 (Rv. 384648 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA - CONDIZIONI - MERA PRESA IN CONSEGNA - INIDONEITA - COLLAUDO - DELLE SOLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO - ACCETTAZIONE DELL'OPERA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA - CONDIZIONI - MERA PRESA IN CONSEGNA - INIDONEITA - COLLAUDO - DELLE SOLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO - ACCETTAZIONE DELL'OPERA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La semplice presa in consegna dell'opera appaltata, da parte del committente, esaurendosi in un fatto materiale che si attua mediante la traditio, non implica, di per se sola, accettazione dell'opera stessa, con l'effetto di rendere esigibile il corrispettivo dell'appalto e di esonerare l'appaltatore da ogni responsabilita per i vizi o le difformita conosciuti o conoscibili dalla controparte. L'accettazione dell'opera puo, invero, essere compiuta anche in modo tacito, a condizione, pero, che il committente compia un atto incompatibile con la volonta di non accettare l'opera o di accettarla con riserva. In particolare, non implica di per se stesso, accettazione di un'opera edilizia, l'avvenuto collaudo delle sole strutture in cemento armato, qualora non sia dimostrato che i vizi di cui il committente ha successivamente dedotto l'esistenza, attengano proprio alle parti collaudate dell'opera.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)