Sez. 1, Sentenza n. 11960 del 17/12/1990 (Rv. 470171 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A RATE CON RISERVA DI PROPRIETÀ - PATTO DI RISERVATO DOMINIO (RISERVA DI PROPRIETÀ) - OPPONIBILITÀ AI TERZI - IN GENERE - CONTRATTO DI CONCESSIONE DI VENDITA - CON INSERZIONE DELLE CLAUSOLE: DI SOGGEZIONE DELL'ORDINE DI ACQUISTO DEL CONCESSIONARIO ALL'ACCETTAZIONE DEL CONCEDENTE, E DELLA STIPULA PER ISCRITTO DEL PAGAMENTO DILAZIONATO DELLA MERCE - NATURA - CONTRATTO QUADRO - CONFIGURABILITÀ - OBBLIGO DEL CONCESSIONARIO DI PROMUOVERE LA RIVENDITA DEI PRODOTTI FORNITIGLI - CLAUSOLA DI RISERVA DI PROPRIETÀ CONTENUTA NEL CONTRATTO QUADRO - OPPONIBILITÀ AL FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO - CONDIZIONI.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A RATE CON RISERVA DI PROPRIETÀ - PATTO DI RISERVATO DOMINIO (RISERVA DI PROPRIETÀ) - OPPONIBILITÀ AI TERZI - IN GENERE - CONTRATTO DI CONCESSIONE DI VENDITA - CON INSERZIONE DELLE CLAUSOLE: DI SOGGEZIONE DELL'ORDINE DI ACQUISTO DEL CONCESSIONARIO ALL'ACCETTAZIONE DEL CONCEDENTE, E DELLA STIPULA PER ISCRITTO DEL PAGAMENTO DILAZIONATO DELLA MERCE - NATURA - CONTRATTO QUADRO - CONFIGURABILITÀ - OBBLIGO DEL CONCESSIONARIO DI PROMUOVERE LA RIVENDITA DEI PRODOTTI FORNITIGLI - CLAUSOLA DI RISERVA DI PROPRIETÀ CONTENUTA NEL CONTRATTO QUADRO - OPPONIBILITÀ AL FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO - CONDIZIONI.*
Nel caso in cui, nell'ambito di un cosiddetto contratto di concessione di vendita (nella specie, di veicoli e ricambi), sia inserita una clausola che sottoponga all'accettazione del concedente l'ordine di acquisto del concessionario e sia anche previsto che il pagamento dilazionato della merce debba essere stipulato per iscritto di volta in volta, il suddetto contratto, che non ha struttura tipica, non è inquadrabile tra quelli di scambio con prestazioni periodiche, ma va qualificato invece come contratto quadro, in forza del quale il concessionario assume l'Obbligo di promuovere la rivendita dei prodotti che gli vengono forniti mediante la stipulazione, a condizioni predeterminate, di singoli contratti di acquisto. Pertanto, ai fini dell'opponibilità al fallimento del concessionario della clausola di riserva di proprietà contenuta nel suddetto contratto quadro con riguardo alla previsione del pagamento dilazionato della merce, è necessario verificare, ai sensi degli artt. 1524, primo comma, cod. civ. e 45 legge fall., se la detta clausola risulti da un atto scritto, contenente l'identificazione della cosa venduta ed avente data certa, a termini dell'art. 2704 cod. civ., anteriore al fallimento stesso, avendosi riguardo non al momento in cui è stato concluso tale contratto, bensì a quello della stipulazione dei successivi contratti concernenti l'acquisto delle singole partite dei beni.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1524, Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 45, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)