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Sez. 1, Sentenza n. 14891 del 22/10/2002 (Rv. 558001 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A RATE CON RISERVA DI PROPRIETÀ - IN GENERE | Contratto di concessione di vendita - Con inserzione della clausola di riservato dominio - Natura - Struttura - Mancata riproduzione della clausola di riserva della proprietà nel singolo contratto di vendita successivamente stipulato - Conseguenze - Immediato passaggio della proprietà - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558001-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A RATE CON RISERVA DI PROPRIETÀ - IN GENERE

La concessione di vendita è un contratto innominato atteggiantesi, sul piano strutturale, come contratto quadro o normativo, dal quale deriva l'obbligo di promuovere la rivendita dei prodotti che vengono acquistati mediante la stipulazione, alle condizioni fissate nell'accordo iniziale, di singoli contratti di acquisto. Da ciò deriva che la previsione, nel contratto normativo intercorso tra le parti, del patto di riservato dominio comporta l'obbligo, per le medesime parti, di inserire la clausola di riserva della proprietà in ciascuno dei contratti di vendita da stipularsi in epoca successiva, senza tuttavia che detta clausola possa ritenersi implicitamente riprodotta in questi ultimi per il solo fatto di far parte dell'impegno programmatico, che, in quanto tale, è di per sè inidoneo ad impedire l'effetto traslativo reale là dove manchi, nel singolo contratto di vendita, un titolo negoziale della riserva medesima con riferimento alle cose in concreto consegnate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1523, Cod. Civ. art. 1524, Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)