Sez. 3, Sentenza n. 4676 del 21/05/1996 (Rv. 497720 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - POTERI DELLA CASSAZIONE | Giudicato interno - Rilevabilità d'ufficio - Indagini di fatto - Ammissibilità.
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - POTERI DELLA CASSAZIONE
A differenza del giudicato formatosi in altro giudizio (cosiddetto giudicato esterno), che è rilevabile, su eccezione di parte, solo dal giudice del merito - il cui accertamento, positivo o negativo, è sindacabile in sede di legittimità in caso di violazione dell'art. 2909 cod. civ. ovvero di vizio di motivazione -, il giudicato formatosi nello stesso processo (cosiddetto giudicato interno) è rilevabile anche d'ufficio, e pure da parte della Corte di cassazione, la quale, a tal fine, ha il potere - dovere di esaminare gli atti per stabilire direttamente se ne sussistano i presupposti di fatto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)