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Sez. 3, Sentenza n. 4676 del 21/05/1996 (Rv. 497720 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - POTERI DELLA CASSAZIONE | Giudicato interno - Rilevabilità d'ufficio - Indagini di fatto - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497720-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - POTERI DELLA CASSAZIONE

A differenza del giudicato formatosi in altro giudizio (cosiddetto giudicato esterno), che è rilevabile, su eccezione di parte, solo dal giudice del merito - il cui accertamento, positivo o negativo, è sindacabile in sede di legittimità in caso di violazione dell'art. 2909 cod. civ. ovvero di vizio di motivazione -, il giudicato formatosi nello stesso processo (cosiddetto giudicato interno) è rilevabile anche d'ufficio, e pure da parte della Corte di cassazione, la quale, a tal fine, ha il potere - dovere di esaminare gli atti per stabilire direttamente se ne sussistano i presupposti di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)