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Sez. L, Sentenza n. 470 del 28/01/1985 (Rv. 438683 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - DISPOSIZIONI DELL'ORDINAMENTO INTERNO RELATIVE A DIRITTI DEI DIPENDENTI - INTEGRAZIONE CON LE NORME DI ORIGINE PATTIZIA - NECESSITÀ - DOMANDE DI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DI UN DIPENDENTE CON QUALIFICA DI "CAPOUFFICIO" ALLA SUPERIORE QUALIFICA DI "FUNZIONARIO DI DIREZIONE" - RIFERIMENTO ALLA SOLA DISCIPLINA DELL'ORDINAMENTO INTERNO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438683-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - DISPOSIZIONI DELL'ORDINAMENTO INTERNO RELATIVE A DIRITTI DEI DIPENDENTI - INTEGRAZIONE CON LE NORME DI ORIGINE PATTIZIA - NECESSITÀ - DOMANDE DI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DI UN DIPENDENTE CON QUALIFICA DI "CAPOUFFICIO" ALLA SUPERIORE QUALIFICA DI "FUNZIONARIO DI DIREZIONE" - RIFERIMENTO ALLA SOLA DISCIPLINA DELL'ORDINAMENTO INTERNO - ESCLUSIONE.*

Le Disposizioni dell'ordinamento interno del Banco di Napoli, configurante atto amministrativo di autorganizzazione che esprime una volontà unilaterale dell'ente pubblico economico, vanno necessariamente integrate, nella parte in cui investono diritti del dipendente, come quello al riconoscimento della qualifica corrispondente alle mansioni esercitate, con le norme di origine pattizia, trasfuse nel regolamento del personale, che pongano a carico del datore di lavoro specifici obblighi. Pertanto, nella controversia promossa da un dipendente con la qualifica di "capoufficio", preposto ad un'Agenzia di città, per reclamare, alla stregua di dette mansioni, la superiore qualifica di "funzionario di direzione", l'indagine sul fondamento della domanda non può esaurirsi nel riscontro della previsione o meno di tale superiore qualifica nella disciplina del vigente ordinamento interno (nella specie, del 22 aprile 1953), atteso che l'eventuale esito negativo per il lavoratore di quest'accertamento non può implicare il disconoscimento del preteso diritto, quando esso venga attribuito da un accordo sindacale vincolante per il datore di lavoro (nella specie, accordo del 22 febbraio 1974).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)