Sez. L, Sentenza n. 4878 del 29/07/1986 (Rv. 447577 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - NORMATIVA PREVEDENTE UNA FACOLTÀ DI APPREZZAMENTO DISCREZIONALE DEI PRESUPPOSTI DELL'AVANZAMENTO - MERA ASPETTATIVA ALLA PROMOZIONE - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - NORMATIVA PREVEDENTE UNA FACOLTÀ DI APPREZZAMENTO DISCREZIONALE DEI PRESUPPOSTI DELL'AVANZAMENTO - MERA ASPETTATIVA ALLA PROMOZIONE - SUSSISTENZA.*
Affinché possa configurarsi un diritto del lavoratore subordinato di essere promosso alla categoria, o al grado o alla qualifica superiore, è necessario che la disciplina del relativo rapporto garantisca l'avanzamento come effetto diretto ed immediato dello accertato verificarsi di determinati presupposti di fatto, a prescindere da ogni indagine valutativa da parte del datore di lavoro; ove invece a quest'ultimo sia riconosciuta dalla normativa che disciplina il rapporto di lavoro subordinato la facoltà di apprezzare discrezionalmente i presupposti dell'avanzamento, nella loro consistenza ed estensione, la posizione del dipendente viene a configurarsi come mera aspettativa alla promozione che, in quanto tale, è sfornita di tutela giuridica. (nella specie, la C.S. in base all'enunciato principio ha confermato la decisione del giudice del merito in riferimento alla qualifica di funzionario quale prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti delle aziende di credito). (V 470/85, mass n 438683; (V 6497/84, mass n 438079).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)