Sez. 3, Sentenza n. 2196 del 09/04/1982 (Rv. 420065 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - MOMENTO RILEVANTE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - MOMENTO RILEVANTE.*
Poiché il diritto al risarcimento del danno si concretizza nel momento in cui si verifica l'evento dannoso, è in quel momento che deve essere constatata l'ampiezza del pregiudizio subito dal danneggiato, ancorché la liquidazione - cioè la Determinazione dell'equivalente monetario del danno - debba essere fatta con riferimento all'epoca in cui la sentenza di condanna viene pronunciata. (V 2380/76, mass n 381158).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)