Sez. 2, Sentenza n. 1165 del 15/02/1983 (Rv. 425949 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - MOMENTO DI RIFERIMENTO - LA DATA DELLA DECISIONE - NECESSITÀ.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - MOMENTO DI RIFERIMENTO - LA DATA DELLA DECISIONE - NECESSITÀ.*
Ai fini della liquidazione del danno, momento di riferimento non è il tempo di insorgenza della relativa responsabilità, il quale coincide con quello in cui il fatto dannoso è stato posto in essere, bensì la data della decisione, in quanto, da un lato, il giudizio sul danno richiede elementi di conoscenza aggiornati e, dall'altro, solo nel momento della liquidazione il creditore può conseguire la reintegrazione del pregiudizio subito dal suo patrimonio, senza che possa diversamente rilevare il dovere ex art. 1227 cod. civ. ed il tempo della sua concreta osservanza, ove questa comporti il compimento di attività gravose e straordinarie, come l'acquisto aliunde delle cose che costituivano oggetto della prestazione promessa, ovvero l'intrapresa di iniziative che implichino apprezzabili esborsi di danaro e rischi di qualsiasi natura. (V 4174/82, mass n 422150; (V 2196/82, mass n 420065; (V 1785/82, mass n 419642; (V 2380/76, mass n 381158).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)