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Sez. L, Sentenza n. 4533 del 05/05/1998 (Rv. 515113 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE | Pagamento - Soggetto obbligato - Comunicazione dell'INPS al datore di lavoro della non spettanza degli assegni - Obbligo del datore di lavoro di anticipazione del trattamento - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515113-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE

Unico obbligato alla erogazione degli assegni familiari è l'INPS, laddove il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi importi, assume la posizione di semplice "adiectus solutionis causa", con la conseguenza che, ove l'INPS abbia comunicato al datore di lavoro la non spettanza del trattamento, quest'ultimo non è più tenuto ad anticiparlo ai dipendenti.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 36, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)