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Sez. L, Sentenza n. 862 del 01/02/1988 (Rv. 457247 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - PAGAMENTO - SOGGETTO OBBLIGATO.*
Stato
decisa il 1988-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457247-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - PAGAMENTO - SOGGETTO OBBLIGATO.*

Unico obbligato all'erogazione degli assegni familiari è l'INPS, mentre il datore di lavoro quando corrisponde i relativi importi assume la posizione di semplice adiectus solutionis causa e pertanto solo l'istituto predetto - e non il datore di lavoro - è legittimato passivamente nelle controversie relative al pagamento di tale prestazione previdenziale. (V 1646/82, mass n 419478; (V 1973/81, mass n 412667; (Conf 1186/85, mass n 439306).*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 36, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)