Sez. L, Sentenza n. 4651 del 29/03/2001 (Rv. 545318 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE | Diritto del datore di lavoro al rimborso da parte dell'INPS - Nascita - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE
Perché nasca il diritto del datore di lavoro al rimborso degli assegni familiari da parte dell'INPS è necessario che il datore di lavoro dimostri di aver adempiuto gli oneri impostigli dalla legge e dia la prova di aver fornito all'Istituto tutte le notizie e i documenti richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari al fine di mettere quest'ultimo in condizione di accertare che i pagamenti degli assegni sono stati realmente eseguiti e che i lavoratori beneficiari dell'erogazione ne avessero diritto.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 37, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 39, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 40, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 41, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 42, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)