Sez. U, Sentenza n. 28263 del 21/12/2005 (Rv. 586373 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO | Eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito - Configurabilità - Condizioni - Interpretazione della norma disciplinante la controversia e raffronto con essa dell'atto impugnato - Esistenza dello sconfinamento - Esclusione - Fattispecie in tema di provvedimento di Autorità garante per l'energia.
GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO
Con riguardo alle pronunzie del Consiglio di stato, l'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile ai sensi dell'art. 111, terzo comma, Cost. sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, èconfigurabile solo quando l'indagine svolta non sia rimasta nei limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, ma sia stata strumentale a una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima una volontà dell'organo giudicante che si sostituisce a quella dell'amministrazione, nel senso che, procedendo ad un sindacato di merito, si estrinsechi in una pronunzia autoesecutiva, intendendosi per tale quella che abbia il contenuto sostanziale e l'esecutorietà stessa del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa. (Nella specie, relativa a controversia inerente la gara per l'assegnazione della capacità di trasporto dell'energia elettrica importata dall'estero, il Consiglio di Stato, investito della denuncia di illegittimità della delibera dell'Autorità competente in ragione dell'eccedenza dal tetto del 10 per cento per assegnatario, aveva dichiarato l'illegittimità delle assegnazioni individuando direttamente la regola di diritto applicabile; la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che la preclusione al riesercizio del potere amministrativo da parte dell'Autorità era derivata automaticamente dalla decisione giurisdizionale, in ragione del principio di effettività, anche in termini di sollecitudine della tutela che deve ispirare l'esercizio della giurisdizione amministrativa, vertendosi peraltro in materia di giurisdizione esclusiva nella quale la cognizione sul rapporto con le consequenziali pronunce attiene ai limiti interni della giurisdizione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2359, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)