Sez. U, Ordinanza n. 28265 del 21/12/2005 (Rv. 586374 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO | Eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito - Configurabilità - Condizioni - Controllo afferente alla discrezionalità tecnica - Esistenza dello sconfinamento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di gara per l'affidamento di un servizio di trasporto pubblico.
GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO
Con riguardo alle pronunzie del Consiglio di stato, l'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile ai sensi dell'art. 111, terzo comma, Cost. sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, preclusa al giudice amministrativo, non è configurabile allorquando vengano sindacate le valutazioni compiute dalle commissioni di gara (nella specie: per l'affidamento di un servizio di trasporto pubblico urbano di persone) in sede di verifica dell'anomalia di un'offerta, non attenendo tale controllo al merito dell'azione amministrativa, ma all'esercizio della discrezionalità tecnica. Ne consegue che qualora, ritenuto giustificato il ribasso offerto, il giudice amministrativo dichiari che l'esclusione dalla gara era indebita e che la ricorrente deve essere considerata prima classificata, resta esclusa ogni nuova verifica dell'anomalia dell'offerta da parte dell'autorità amministrativa, conseguendo tale preclusione automaticamente dalla decisione giurisdizionale, in ragione del principio di effettività, anche in termini di sollecitudine della tutela che, alla luce dell'art. 24 Cost., deve ispirare l'esercizio della giurisdizione amministrativa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)