Sez. 1, Sentenza n. 122 del 14/01/1986 Cc. (dep. 05/02/1986) Rv. 171838 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - ELEMENTI DI GIUDIZIO - INFORMAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - ELEMENTI DI GIUDIZIO - INFORMAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
In tema di applicazione di misure di prevenzione, il convincimento del giudice in ordine alla pericolosità sociale del soggetto è ampiamente discrezionale potendo basarsi anche su elementi che giustifichino sospetti e presunzioni, quali le informazioni di polizia giudiziaria purché queste non contrastino con gli elementi risultanti dagli Atti o con le prove addotte dalla difesa. (nella specie è stato annullato il decreto con cui il tribunale aveva revocato la sorveglianza speciale, assumendo di non poter trarre elementi di giudizio dalle informazioni di P.G. in quanto sfornite di valido supporto probatorio). (Conf mass n 155962; (Conf mass n 170413).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)