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Sez. 1, Sentenza n. 1940 del 28/09/1982 Cc. (dep. 30/10/1982) Rv. 155962 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - ELEMENTI DI GIUDIZIO - MOTIVAZIONE DEL DECRETO.*
Stato
decisa il 1982-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155962-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - ELEMENTI DI GIUDIZIO - MOTIVAZIONE DEL DECRETO.*

In tema di applicazione di misure di prevenzione, il convincimento del giudice in ordine alla pericolosità sociale del soggetto è ampiamente discrezionale e può basarsi anche su elementi che giustifichino sospetti e presunzioni, purché obiettivamente accertati, quali i precedenti penali, le recenti denunce per gravi reati, il tenore di vita del prevenuto, la compagnia di pregiudicati o di mafiosi ed altre concrete manifestazioni contrastanti con la sicurezza pubblica; la discrezionalità del decidente nell'applicazione delle misure di prevenzione si riflette, poi, nella motivazione dei relativi decreti, nel senso, cioè, che il giudice può fondare il proprio convincimento in ordine alla pericolosità sociale del soggetto anche esclusivamente sulle informazioni fornite dal questore, purché queste non contrastino con gli elementi risultanti dagli Atti o con le prove addotte dalla difesa. (Conf mass n 141205; (Conf mass n 136131; (Conf mass n 133305).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)