diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 26377 del 03/11/2008 (Rv. 605356 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - CESSAZIONE | Collocamento a riposo d'ufficio - Art. 97 Cost. - Compimento di una età massima - Previsione legislativa - Inderogabilità - Conseguenze - Estinzione automatica del rapporto di lavoro - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie in materia di personale docente non universitario non dipendente di pubbliche amministrazioni già in servizio presso gli Istituti Superiori di Educazione Fisica (ISEF).
Stato
decisa il 2008-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605356-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - CESSAZIONE

In materia di collocamento a riposo d'ufficio nel pubblico impiego contrattualizzato, il carattere di specialità che deriva dall'applicazione dei principi di cui all'art. 97 Cost. impone che il compimento di un'età massima determini, sulla base di disposizioni di legge non derogabili dalla contrattazione collettiva, l'estinzione del rapporto (salva l'ipotesi di protrazione per periodi definiti a domanda del dipendente e, eventualmente, con il consenso dell'amministrazione) e non costituisca un mero presupposto per l'esercizio del potere di recesso da parte dell'amministrazione, la cui inerzia non sarebbe suscettibile di sindacato giurisdizionale. Ne consegue l'inapplicabilità della regola generale del rapporto di lavoro subordinato privato, secondo la quale la tipicità e tassatività delle cause d'estinzione del rapporto escludono risoluzioni automatiche al compimento di determinate età o requisiti. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio enunciato, ha rilevato che l'art. 5 del d.lgs. n. 178 del 1998, attuativo della legge delega n. 127 del 1997 con la quale è stata disposta la trasformazione degli Istituti Superiori di Educazione Fisica (ISEF) in istituti universitari, ha previsto, per il personale docente non universitario non dipendente da pubbliche amministrazioni, la prosecuzione del rapporto presso il nuovo datore di lavoro con cessazione dal servizio al compimento del sessantacinquesimo anno di età, così configurando un'ipotesi di cessazione automatica "ex lege" del rapporto di lavoro senza necessità di alcun preavviso).

Riferimenti normativi: Legge 15/05/1997 num. 127 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/08/1998 num. 178 art. 5, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 2, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)