Sez. L, Sentenza n. 4355 del 02/03/2005 (Rv. 579867 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO | Previsione legislativa - Inderogabilità - Fondamento - Art. 97 Cost. - Conseguenze nel settore scolastico - Ragioni - Portata.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO
In tema di collocamento a riposo d'ufficio, al compimento delle età massime previste dai diversi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche, è inapplicabile la regola generale del lavoro subordinato privato, secondo la quale la tipicità e tassatività delle cause d'estinzione del rapporto escludono risoluzioni automatiche al compimento di determinate età, ovvero con il raggiungimento di requisiti pensionistici, ancorchè contemplate dalla contrattazione collettiva. Al contrario, l'art. 97 Cost. impone che sia prevista per il lavoro pubblico, sulla base di disposizioni di legge non derogabili dalla contrattazione collettiva, l'estinzione del rapporto al compimento di un'età massima, salve le ipotesi di protrazione per periodi definiti a domanda del dipendente e, eventualmente, con il consenso dell'amministrazione. Ne consegue che, con particolare riferimento al settore scolastico, non trova riscontro legislativo la tesi dell'abrogazione implicita, per incompatibilità, del limite d'età massima di servizio, che sarebbe da collegare all'abolizione del limite d'età per l'assunzione, ed anzi dal complesso sistema normativo si deduce che le peculiari esigenze organizzative dell'attività dei docenti, e assimilati, hanno costantemente determinato il legislatore a fissare la regola, derogatoria del regime generale valevole per gli altri dipendenti pubblici, secondo cui il collocamento a riposo (ora, al sessantacinquesimo anno d'età), d'ufficio o a domanda, deve coincidere con la fine dell'anno scolastico.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 509 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE, DPR 11/01/2001 num. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)