Sez. L, Sentenza n. 14628 del 17/06/2010 (Rv. 613787 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO | Raggiungimento dell'età massima prevista per il collocamento a riposo - Risoluzione automatica del rapporto - Automaticità - Fondamento - Limiti - Istanza di proroga del servizio - Condizioni.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO
In tema di collocamento a riposo d'ufficio, al compimento delle età massime previste dai diversi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche, è inapplicabile la regola generale del lavoro subordinato privato, secondo la quale la tipicità e tassatività delle cause d'estinzione del rapporto escludono risoluzioni automatiche al compimento di determinate età ovvero con il raggiungimento di requisiti pensionistici, ancorché contemplate dalla contrattazione collettiva, imponendo l'art. 97 Cost. che sia prevista per il lavoro pubblico, sulla base di disposizioni di legge non derogabili dalla contrattazione collettiva, l'estinzione automatica del rapporto al compimento dell'età massima, salva l'ipotesi di trattenimento in servizio (come previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992) per un periodo definito, a domanda del dipendente, prima del raggiungimento dell'età pensionabile ed, eventualmente, con il consenso dell'Amministrazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 16 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)