diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 910 del 17/12/1999 (Rv. 532299 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Ricorso per cassazione contro le sue decisioni - Limiti - Motivi attinenti alla giurisdizione - Ammissibilità - Violazione di legge, di norme sul processo e di disciplina dei poteri del giudice amministrativo - Deducibilità - Esclusione - Fattispecie relativa a decisione di annullamento di concorso per incompatibilità di uno dei commissari.
Stato
decisa il 1999-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532299-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

Il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso solo per motivi attinenti alla giurisdizione, cioè ai suoi limiti cosiddetti esterni (art. 111, terzo comma, Cost. e art. 362, primo comma, cod. proc. civ.), con esclusione invece dei motivi di violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) o di norme che regolano il processo davanti al giudice amministrativo o ne disciplinano i poteri (art. 360 n. 4). (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso contro sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato un concorso a cattedre universitarie per la mancata astensione di uno dei commissari in posizione di incompatibilità rispetto ad uno dei candidati, e basato su motivi quali la mancata estensione del contraddittorio a tale commissario e la violazione, nell'ammissione delle prove, del diritto alla riservatezza sia del medesimo commissario che di uno dei candidati).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)