diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 17014 del 12/11/2003 (Rv. 568094 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CORTE DEI CONTI | Sindacato sulle pronunce della Corte dei conti - Limiti - Motivi attinenti alla giurisdizione - Ammissibilità - Violazione di legge, di norme sul processo e di disciplina dei poteri del giudice contabile - Esclusione - Fattispecie relativa a compensazione delle spese da parte del giudice contabile in esito ad un giudizio di responsabilità conclusosi con l'assoluzione dell'incolpato.
Stato
decisa il 2003-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568094-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CORTE DEI CONTI

Posto che, nel sistema vigente, il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti non è incondizionato, potendo essere sperimentato soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione ma non per violazione di norme di diritto o per violazione delle norme che regolano il processo davanti al giudice contabile o che ne disciplinano i poteri, è inammissibile il ricorso alle Sezioni Unite avverso il capo della sentenza della Corte dei conti che, in esito alla assoluzione dell'incolpato (in parte per intervenuta prescrizione) in un giudizio di responsabilità contabile, abbia dichiarato la compensazione delle spese legali e di giustizia, sostanzialmente negando il diritto del soggetto sottoposto al giudizio al rimborso delle dette spese dall'amministrazione di appartenenza (secondo quando disposto dall'art. 3, comma secondo bis, del D.L.23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639), atteso che l'adottata decisione rientra nella giurisdizione della Corte dei conti, in base al principio per cui la statuizione sulle spese del giudizio contabile è oggetto della sentenza emessa da quel giudice, essendo da escludere che gli eventuali errori concernenti la relativa decisione, in ragione della estraneità al giudizio di responsabilità contabile del rimborso delle spese sopportate dall'incolpato poi assolto da parte dell'amministrazione di provenienza, siano espressione di esorbitanza dai limiti esterni della giurisdizione della Corte dei conti.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/08/1933 num. 1038 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/1996 num. 543 art. 3 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 639 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)